Fiscalità energia

Sezione imposte
in bolletta

Le imposte nella bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale: IVA e accise.

Le forniture di energia elettrica e del gas naturale sono soggette a due tipi di tassazione:

  • l'Accisa, imposta erariale sul consumo, e l'Addizionale regionale sul consumo (per la fornitura di gas);
  • l'IVA, imposta sul valore aggiunto.

L'Accisa si applica in base al Decreto Legislativo n. 504 del 26/10/1995 (Testo Unico delle Accise, ovvero "T.U.A.") ai consumatori di energia elettrica e di gas naturale in funzione del consumo (kWh/Smc) e si paga quindi sulla base della quantità di energia e gas che consumiamo. L'IVA, stabilita con il D.P.R. n. 633 del 26/10/1972, si applica invece al valore del servizio, ossia al costo totale della bolletta della luce e del gas, comprensiva di tutte le componenti (Accise ed eventuali Addizionali regionali incluse). Per entrambe le imposte sono previsti dei regimi fiscali sulla base della quantità dei consumi e della tipologia di consumatori.

Regimi IVA

Fornitura di gas naturale

a) Aliquota IVA ridotta al 10% (Tabella A, Parte III, n. 103 e n. 127-bis del D.P.R. 633/72):

  • per l'attività di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
  • per la fornitura di gas destinato ad essere immesso direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogato, ovvero destinato ad imprese che lo impiegano per la produzione di energia elettrica;
  • per la fornitura di gas destinato alla combustione per usi civili limitatamente a 480 mc annui.

b) Nessuna applicazione dell'imposta (operazioni non imponibili e non soggette):

  • vendita a consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, ONU, Comunità Europee, comandi militari (operazione non imponibile art. 72 DPR 633/72), previa apposita dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;
  • vendita a clienti "esportatori abituali" (operazione non imponibile art. 8, comma 2, DPR 633/72), i quali trasmetteranno apposita dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate;
  • vendita a soggetti passivi rivenditori (operazione soggetta al meccanismo del reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. d-quater, del DPR 633/72).

Fornitura di energia elettrica

a) Aliquota IVA ridotta al 10% (Tabella A, Parte III, n. 103 del D.P.R. 633/72):

  • per uso domestico, ovvero residenziale a favore di privati (abitazioni);
  • per uso domestico nei casi di strutture residenziali/abitative (con presenza di un dormitorio) a carattere familiare o collettivo (caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, condomini esclusivamente residenziali);
  • per l'attività delle imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
  • per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; per la fornitura a clienti grossisti di cui al D.Lgs. n. 79/99.

b) Nessuna applicazione dell'imposta (operazioni non imponibili e non soggette):

  • vendita a consolati, rappresentanze diplomatiche, ambasciate, ONU, Comunità Europee, comandi militari (art. 72 DPR 633/72);
  • vendita a clienti "esportatori abituali" (art. 8, comma 2, DPR 633/72);
  • vendita a soggetti passivi rivenditori (reverse charge, art. 17, comma 6, lett. d-quater, DPR 633/72).

Regimi accise — Gas naturale

L'Art. 26 del T.U.A., integrato con l'Allegato I e la Tabella A, stabilisce le aliquote da applicare, le agevolazioni e le esenzioni sui consumi di gas naturale. Sono previsti specifici regimi per i consumi di Gas Naturale diversi da quelli previsti per gli Usi Civili.

a) Regime accise per usi industriali — impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole; nel settore alberghiero; nel settore della distribuzione commerciale; negli esercizi di ristorazione; negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro; nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione con le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili; nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti, anche quando non è previsto lo scopo di lucro. L'aliquota agevolata è dello 0,012498 €/mc. Inoltre, i clienti che consumano annualmente più di 1.200.000 mc hanno diritto ad una riduzione del 40% sia dell'Accisa che dell'Addizionale Regionale (aliquota di Accisa 0,0074988 €/mc).

b) Regime accisa per usi autotrazione — si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai. Aliquota di Accisa 0,00331 €/mc, senza Addizionale Regionale né imposta sostitutiva.

c) Regime accisa per la produzione ed autoproduzione di energia elettrica — il Gas Naturale utilizzato per la produzione di Energia Elettrica ha diritto ad un'aliquota d'Accisa pari a 0,0004493 €/mc. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30% e non si applica l'Addizionale Regionale (D.L. 261/1990 conv. L. 331/1990), previa specifica dichiarazione mensile (Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà).

d) Riduzioni — per gli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi (punto 10, Tabella A del T.U.A.): aliquota 0,01173 €/mc; per gli usi di riscaldamento delle Forze armate nazionali (punto 16-bis, Tabella A del T.U.A.): aliquota 0,01166 €/mc; in entrambi i casi senza Addizionale Regionale né imposta sostitutiva (Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà).

e) Esenti da Accisa (Art. 17, comma 1, e Tabella A del T.U.A.) — prodotti destinati: a relazioni diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali riconosciute; alle forze armate NATO (escluse quelle nazionali); ad accordi con Paesi terzi o organizzazioni internazionali che consentano l'esenzione anche dall'IVA; alle Forze Armate Nazionali come carburante per motori; a impieghi diversi da carburante per motori o combustibile per riscaldamento; alla navigazione aerea (esclusa l'aviazione privata da diporto) e ai voli didattici; alla navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca (escluse le imbarcazioni private da diporto) e nelle acque interne per il trasporto merci e il dragaggio; al prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone alluvionate; al sollevamento delle acque per la coltivazione dei fondi rustici bonificati; alla produzione di magnesio da acqua di mare; ai prodotti energetici iniettati negli altiforni; all'esportazione e vendita a clienti UE ed Extra UE (Art. 1, comma 3, lettera a, del T.U.A.).

f) Esclusi da Accisa (totale o parziale) (Art. 21, comma 13, del T.U.A.) — prodotti destinati ad essere utilizzati principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici, o impiegati nei processi mineralogici. Per beneficiare dell'agevolazione è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il reale utilizzo del Gas Naturale fornito; nel caso di esclusione parziale è necessaria una relazione tecnica asseverata o la documentazione rilasciata dalla Dogana di competenza. Ai sensi dell'Art. 22 del T.U.A. sono esclusi dal pagamento dell'accisa anche gli impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione (c.d. "usi interni di raffineria").

Regimi accise — Energia elettrica

a) Esenti da Accisa — energia elettrica:

  • utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità;
  • prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
  • utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
  • impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
  • consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh (per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'Accisa secondo i criteri della deliberazione CIP n. 15 del 14 dicembre 1993);
  • fornita nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, a organizzazioni internazionali riconosciute, alle forze armate NATO (escluse quelle nazionali) o nell'ambito di accordi che consentano anche l'esenzione dall'IVA.

b) Esclusi da Accisa (totale o parziale) — energia elettrica:

  • impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento;
  • utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
  • impiegata nei processi mineralogici.

Per beneficiare di questa specifica agevolazione è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il reale utilizzo dell'Energia Elettrica fornita e la documentazione rilasciata dalla Dogana di competenza.